AppendiceTitolo III

Art. 9

In vigore dal 18 lug 1978
1. Per ogni esposizione che non sia stata registrata, le Parti contraenti rifiutano la loro partecipazione e il loro patrocinio nonché ogni sovvenzione. 2. Le Parti contraenti restano interamente libere di non partecipare ad un'esposizione registrata. 3. Ogni Parte contraente si servirà di tutti i mezzi che, in base alla propria legislazione, le sembreranno i più opportuni per agire contro i promotori di esposizioni fittizie o di esposizioni alle quali i partecipanti fossero fraudolentemente attirati da promesse, annunci o false pubblicità.
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urn:nir:stato:legge:1978-06-03;314#art-a-9

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