Appendice›Titolo IV
Art. 10
In vigore dal 18 lug 1978
1. Il Governo invitante deve curare il rispetto delle disposizioni della presente Convenzione e dei regolamenti emanati per la sua applicazione.
2. Se tale Governo non organizza, esso stesso, l'esposizione, la
persona giuridica che l'organizzazione deve essere ufficialmente riconosciuta a tale scopo dal Governo che garantisce l'esecuzione degli obblighi di detta persona giuridica.
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Prourn:nir:stato:legge:1978-06-03;314#art-a-10