Art. 10
AppendiceTitolo IV

Art. 10

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In vigore dal 18 lug 1978
1. Il Governo invitante deve curare il rispetto delle disposizioni della presente Convenzione e dei regolamenti emanati per la sua applicazione. 2. Se tale Governo non organizza, esso stesso, l'esposizione, la persona giuridica che l'organizzazione deve essere ufficialmente riconosciuta a tale scopo dal Governo che garantisce l'esecuzione degli obblighi di detta persona giuridica.
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