Appendice›Titolo IV
Art. 15
In vigore dal 18 lug 1978
Nelle esposizioni universali non possono essere percepiti, nè dal Governo invitante, nè dalle autorità locali, nè dagli organizzatori della esposizione, canoni di affitto o canoni forfettari per i locali forniti ai Governi partecipanti (ad eccezione di un canone di affitto per i locali costruiti in virtù della deroga prevista dall'. 1). Nel caso in cui fosse esigibile una tassa immobiliare, in base alla legge in vigore nello Stato invitante; questa resterebbe a carico degli organizzatori. Solo i servizi effettivamente resi in applicazione dei regolamenti approvati dall'Ufficio possono essere oggetto di retribuzione.
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Prourn:nir:stato:legge:1978-06-03;314#art-a-15