Appendice›Titolo IV
Art. 15
22 / 55In vigore dal 18 lug 1978
Nelle esposizioni universali non possono essere percepiti, nè dal Governo invitante, nè dalle autorità locali, nè dagli organizzatori della esposizione, canoni di affitto o canoni forfettari per i locali forniti ai Governi partecipanti (ad eccezione di un canone di affitto per i locali costruiti in virtù della deroga prevista dall'. 1). Nel caso in cui fosse esigibile una tassa immobiliare, in base alla legge in vigore nello Stato invitante; questa resterebbe a carico degli organizzatori. Solo i servizi effettivamente resi in applicazione dei regolamenti approvati dall'Ufficio possono essere oggetto di retribuzione.
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Prourn:nir:stato:legge:1978-06-03;314#art-a-15