AppendiceTitolo IV

Art. 19

In vigore dal 18 lug 1978
1. I prodotti presentati nella sezione nazionale di uno Stato partecipante devono essere in stretto rapporto con tale Stato (ad esempio oggetti originari dal suo territorio o prodotti creati dai suoi cittadini). 2. Vi possono tuttavia figurare, con l'autorizzazione dei commissari generali degli altri Stati in causa, altri oggetti o prodotti, a condizione che questi non servano che a completare la presentazione. 3. In caso di contestazione fra Stati partecipanti nei casi previsti ai paragrafi 1 e 2, viene resa una decisione arbitrale da parte del collegio dei commissari generali di sezione che decide a maggioranza dei commissari presenti. La decisione è definitiva.
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urn:nir:stato:legge:1978-06-03;314#art-a-19

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