Appendice›Titolo IV
Art. 19
In vigore dal 18 lug 1978
1. I prodotti presentati nella sezione nazionale di uno Stato
partecipante devono essere in stretto rapporto con tale Stato (ad esempio oggetti originari dal suo territorio o prodotti creati dai suoi cittadini).
2. Vi possono tuttavia figurare, con l'autorizzazione dei
commissari generali degli altri Stati in causa, altri oggetti o prodotti, a condizione che questi non servano che a completare la presentazione.
3. In caso di contestazione fra Stati partecipanti nei casi
previsti ai paragrafi 1 e 2, viene resa una decisione arbitrale da parte del collegio dei commissari generali di sezione che decide a maggioranza dei commissari presenti. La decisione è definitiva.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1978-06-03;314#art-a-19