Appendice›Titolo IV
Art. 18
In vigore dal 18 lug 1978
1. In un'esposizione, non si può far uso, per designare un
partecipante o un gruppo di partecipanti di una denominazione geografica che si riferisca ad una Parte contraente, senza l'autorizzazione del commissario generale di sezione che rappresenta il Governo della detta Parte.
2. Se una Parte contraente non partecipa ad un'esposizione, il
commissario generale di tale esposizione cura, per quanto riguarda detta Parte contraente, il rispetto della protezione prevista al paragrafo precedente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1978-06-03;314#art-a-18