Appendice›Titolo IV
Art. 20
In vigore dal 18 lug 1978
1. Salvo disposizioni contrarie esistenti nella legislazione in
vigore nello Stato invitante, non deve essere concesso alcun monopolio di qualsiasi natura, salvo autorizzazione dell'Ufficio, per quanto attiene ai servizi comuni, accordata al momento della registrazione. In tal caso gli organizzatori sono tenuti ad adempiere gli obblighi seguenti:
a) indicare l'esistenza di quel monopolio o di quei monopoli nel regolamento generale della esposizione o nel contratto di partecipazione;
b) assicurare ai partecipanti l'uso dei servizi monopolizzati
alle condizioni abitualmente applicate nello Stato;
c) non limitare in alcun caso i poteri dei commissari generali
nelle loro rispettive sezioni.
2. Il commissario generale della esposizione adotta tutte le misure
affinché le tariffe pretese nei riguardi degli Stati partecipanti non siano più elevate di quelle pretese nei riguardi degli organizzatori dell'esposizione e, in ogni caso, delle tariffe normali vigenti nella località.
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