Appendice›Titolo V
Art. 25
In vigore dal 18 lug 1978
1. Viene istituita un'organizzazione internazionale denominata
"Ufficio Internazionale delle Esposizioni", incaricata di curare e di provvedere all'applicazione della presente Convenzione. I suoi membri sono i Governi delle Parti contraenti. La sede dell'Ufficio è a Parigi.
2. L'Ufficio possiede personalità giuridica, ed in particolare la capacità di stipulare contratti, di acquistare e di vendere beni mobili ed immobili, nonché di stare in giudizio.
3. L'Ufficio ha la capacità di concludere accordi, in particolare in materia di privilegi e di immunità con Stati ed Organizzazioni internazionali per l'esercizio dei compiti che gli sono conferiti dalla presente Convenzione.
4. L'Ufficio è formato da un'assemblea generale, un presidente,
una commissione esecutiva, dei comitati specializzati, tanti vicepresidenti quanti sono i comitati e un segretario posto sotto l'autorità di un segretario generale.
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Prourn:nir:stato:legge:1978-06-03;314#art-a-25