Appendice›Titolo V
Art. 28
In vigore dal 18 lug 1978
1. Il Governo di ogni Parte contraente, quale che sia il numero dei
suoi delegati, dispone di un voto in seno all'assemblea generale.
Tuttavia, il suo diritto di voto viene sospeso se la totalità delle quote da esso dovute, in base al successivo , supera il totale delle sue quote che si riferiscono all'anno in corso ed all'anno precedente.
2. L'assemblea generale può validamente deliberare quando il
numero delle delegazioni presenti alla seduta ed aventi diritto di voto è costituito almeno dai due terzi di quello delle Parti contraenti con diritto di voto. Se tale quorum non viene raggiunto, essa viene nuovamente convocata sullo stesso ordine del giorno, alla scadenza di almeno un mese. In tal caso, il quorum richiesto viene ridotto alla metà del numero delle Parti contraenti con diritto di voto.
3. I voti si hanno sulla base della maggioranza delle delegazioni presenti che esprimono il loro voto pro o contro. Tuttavia, nei seguenti casi viene richiesta la maggioranza dei due terzi:
a) adozione di progetti di emendamento della presente
Convenzione;
b) adozione e modifica dei regolamenti;
c) adozione del bilancio e approvazione dell'ammontare delle
quote annue delle Parti contraenti;
d) autorizzazione a modificare le date di apertura e di chiusura di un'esposizione alle condizioni previste dal precedente ;
e) registrazione di un'esposizione sul territorio di uno Stato
non membro in caso di concorrenza con un'esposizione sul territorio di una Parte contraente;
f) riduzione degli intervalli previsti dall' della
presente Convenzione;
g) accettazione delle riserve ad un emendamento presentate da una
Parte contraente; quando il detto emendamento debba essere adottato, a seconda dei casi, in applicazione dell', alla maggioranza dei quattro quinti o all'unanimità;
h) approvazione di ogni progetto di accordo internazionale;
i) nomina del segretario generale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1978-06-03;314#art-a-28