AppendiceTitolo V

Art. 32

In vigore dal 18 lug 1978
Il bilancio annuo dell'Ufficio viene fissato dall'assemblea generale alle condizioni previste dal paragrafo 3 dell'. Esso tiene conto delle riserve finanziarie dell'Ufficio, delle riscossioni di ogni genere, nonché dei saldi debitori e creditori riportati dagli esercizi precedenti. Le spese di ufficio sono coperte da tali fonti e dalle quote delle Parti contraenti secondo il numero delle parti loro spettanti in applicazione delle decisioni dell'assemblea generale.
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urn:nir:stato:legge:1978-06-03;314#art-a-32

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