AppendiceTitolo V

Art. 30

In vigore dal 18 lug 1978
1. La Commissione esecutiva è composto da delegati dei Governi di dodici Parti contraenti nel numero di uno per ciascuno di essi. 2. La Commissione esecutiva: a) redige e tiene aggiornata una classificazione delle attività umane suscettibili di figurare in un'esposizione; b) esamina nani domanda di registrazione di un'esposizione e la sottopone, col suo parere, all'approvazione dell'assemblea generale; c) adempie i compiti che gli sono affidati dall'assemblea generale; d) può chiedere il parere di altri comitati.
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urn:nir:stato:legge:1978-06-03;314#art-a-30

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