Appendice›Titolo V
Art. 30
In vigore dal 18 lug 1978
1. La Commissione esecutiva è composto da delegati dei Governi di dodici Parti contraenti nel numero di uno per ciascuno di essi.
2. La Commissione esecutiva:
a) redige e tiene aggiornata una classificazione delle attività umane suscettibili di figurare in un'esposizione;
b) esamina nani domanda di registrazione di un'esposizione e la sottopone, col suo parere, all'approvazione dell'assemblea generale;
c) adempie i compiti che gli sono affidati dall'assemblea
generale;
d) può chiedere il parere di altri comitati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1978-06-03;314#art-a-30