Appendice›Titolo V
Art. 31
In vigore dal 18 lug 1978
1. Il segretario generale, nominato in base alle disposizioni
dell' della presente Convenzione, deve essere cittadino di una delle Parti contraenti.
2. Il segretario generale è incaricato di gestire gli affari
correnti dell'Ufficio secondo le istruzioni dell'assemblea generale e della Commissione esecutiva. Egli elabora il progetto di bilancio, presenta i conti e sottopone all'assemblea generale dei rapporti relativi alle sue attività. Egli rappresenta l'Ufficio, particolarmente in giudizio.
3. L'assemblea generale determina gli altri suoi compiti, gli
obblighi del segretario generale, nonché il proprio statuto.
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Prourn:nir:stato:legge:1978-06-03;314#art-a-31