AppendiceTitolo V

Art. 37

In vigore dal 18 lug 1978
1. Ogni Parte contraente può denunciare la presente Convenzione mediante notifica scritta al Governo della Repubblica francese. 2. Tale denuncia ha efficacia un anno dopo la data di ricevimento della notifica. 3. La presente Convenzione viene a scadere se, a seguito di denunce, il numero delle Parti contraenti viene ridotto a meno di sette. Subordinatamente ad ogni accordo che potrebbe essere concluso fra le Parti contraenti circa lo scioglimento dell'Ufficio, il Segretario generale sarà incaricato delle questioni relative alla liquidazione. L'attivo sarà ripartito fra le Parti contraenti in base alle quote versate da quando esse sono divenute Parti della presente Convenzione. Se esista un passivo, questo sarà assunto dalle stesse Parti in base alle quote fissate per l'esercizio finanziario in corso. FATTO a Parigi, il 30 novembre 1972. (Seguono le firme).
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