AllegatoTitolo V

Art. 5

In vigore dal 18 lug 1978
a) Nonostante l'obbligo di riesportazione previsto dall', non è richiesta la riesportazione di merci deperibili o gravemente danneggiate o di scarso valore, purchè dette merci siano, a seconda della decisione delle autorità doganali: i) sottoposte ai diritti d'importazione dovuti in contanti o ii) cedute, libere da ogni spesa, all'erario del paese d'importazione temporanea o iii) distrutte, sotto controllo ufficiale, senza che possano risultarne spese per l'erario del paese d'importazione temporanea. Tuttavia l'obbligo di riesportazione non si applica alle merci di ogni natura la cui distruzione richiesta dal Commissario generale di Sezione interessato sia effettuata sotto controllo ufficiale e senza che possano risultarne spese per l'erario del paese di importazione temporanea. b) Le merci poste in ammissione temporanea possono ricevere una destinazione diversa dalla riesportazione, ed in particolare essere ammesse al consumo interno, con la riserva che siano soddisfatte le condizioni e le formalità che sarebbero applicate in base alle leggi ed ai regolamenti del paese d'importazione temporanea se esse fossero importate direttamente dall'estero.
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urn:nir:stato:legge:1978-06-03;314#art-a-5-2

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