AllegatoTitolo V

Art. 6

In vigore dal 18 lug 1978
I prodotti ottenuti accessoriamente nel corso dell'esposizione, a partire dalle merci importate temporaneamente, in occasione della dimostrazione di macchine o di apparecchi esposti, sono soggetti alle disposizioni degli del presente Allegato, nello stesso modo che se fossero stati posti in ammissione temporanea, subordinatamente alle disposizioni dell'.
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urn:nir:stato:legge:1978-06-03;314#art-a-6-2

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