AllegatoTitolo V

Art. 10

In vigore dal 18 lug 1978
Le disposizioni che precedono non sono di ostacolo all'applicazione: a) di maggiori facilitazioni che alcune Parti contraenti accordano o accorderebbero sia con disposizioni unilaterali, che in base ad accordi bilaterali o multilaterali; b) dei regolamenti nazionali o convenzionali non doganali concernenti l'organizzazione dell'esposizione; c) dei divieti e delle restrizioni risultanti dalle leggi e dai regolamenti nazionali e basati su considerazioni di moralità e di ordine pubblico, di sicurezza pubblica, di igiene o di sanità pubbliche o su considerazioni di ordine veterinario o fitopatologico, o riferentisi alla protezione dei brevetti, marchi di fabbrica e diritti di autore e di riproduzione.
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urn:nir:stato:legge:1978-06-03;314#art-a-10-2

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