Allegato›Titolo V
Art. 10
In vigore dal 18 lug 1978
Le disposizioni che precedono non sono di ostacolo
all'applicazione:
a) di maggiori facilitazioni che alcune Parti contraenti
accordano o accorderebbero sia con disposizioni unilaterali, che in base ad accordi bilaterali o multilaterali;
b) dei regolamenti nazionali o convenzionali non doganali
concernenti l'organizzazione dell'esposizione;
c) dei divieti e delle restrizioni risultanti dalle leggi e dai regolamenti nazionali e basati su considerazioni di moralità e di ordine pubblico, di sicurezza pubblica, di igiene o di sanità pubbliche o su considerazioni di ordine veterinario o fitopatologico, o riferentisi alla protezione dei brevetti, marchi di fabbrica e diritti di autore e di riproduzione.
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