Protocollo
Art. VI
In vigore dal 18 lug 1978
Articolo VI
Il Governo della Repubblica francese notificherà ai governi delle Parti contraenti nonché all'Ufficio Internazionale delle Esposizioni:
a) le firme, le ratifiche, le approvazioni, le accettazioni e le adesioni in conformità dell'articolo III;
b) la data in cui il presente Protocollo entrerà in vigore
conformemente all'articolo IV.
Storico versioni
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