Appendice›Titolo I
Art. 1
In vigore dal 18 lug 1978
APPENDICE
CONVENZIONE SULLE ESPOSIZIONI INTERNAZIONALI FIRMATA A PARIGI IL 22 NOVEMBRE 1928, MODIFICATA E COMPLETATA DAI PROTOCOLLI DEL 10 MAGGIO 1948, DEL 16 NOVEMBRE 1966 E DEL 30 NOVEMBRE 1972
1. Un'esposizione è una manifestazione che, quale ne sia la
denominazione, ha lo scopo principale di istruire la gente facendo l'inventario dei mezzi di cui dispone l'uomo per soddisfare i bisogni di una civiltà e di far risaltare in uno o più rami dell'attività umana i progressi che sono stati realizzati o le prospettive del futuro.
2. L'esposizione è internazionale quando vi prende parte più di uno Stato.
3. I partecipanti ad un'esposizione internazionale sono, da un
lato, gli espositori degli Stati ufficialmente rappresentati raggruppati in sezioni nazionali, dall'altro, le organizzazioni internazionali o gli espositori cittadini di Stati non ufficialmente rappresentati ed infine quelli che sono autorizzati, in base ai regolamenti dell'esposizione, a esercitare un'altra attività, in particolare i concessionari.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1978-06-03;314#art-a-1