Art. 8
LEGGE 25 maggio 1978, n. 234
In vigore dal 21 giu 1978
Il primo comma dell' della legge 9 gennaio 1962, n. 1, così come modificato dall' della legge 2 febbraio 1974, n. 26, è sostituito dal seguente:
"Le disposizioni della presente legge sono applicabili alle navi a scafo metallico da passeggeri, miste e da carico secco e liquido idonee alla navigazione marittima a scopo commerciale, ai rimorchiatori abilitati alla navigazione oltre le sei miglia dalla costa, alle navi da pesca e per il trasporto del pescato di stazza lorda superiore alle 150 tonnellate nonchè alle navi destinate ad attività di ricerca o industriali".
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