Art. 11

LEGGE 25 maggio 1978, n. 234

In vigore dal 21 giu 1978
In aggiunta ai limiti di impegno previsti dalle precedenti norme sul credito navale, sono autorizzati ulteriori limiti di impegno di lire 15.000 milioni per l'anno 1978 e di lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1979 al 1982. Il Ministro della marina mercantile è autorizzato in ciascun anno ad assumere impegni anche Sui limiti autorizzati per gli anni successivi, a condizione che l'erogazione dei contributi abbia luogo a partire dall'anno cui si riferisce il limite sul quale l'impegno è assunto.
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