Art. 6
LEGGE 25 maggio 1978, n. 234
In vigore dal 21 giu 1978
Qualora a completamento dei lavori il prezzo finale superi del 10 per cento quello globale di cui all', all'impresa finanziata può essere concesso un ulteriore finanziamento sulla differenza con le modalità ed alle condizioni previste negli articoli precedenti.
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