Art. 2
LEGGE 25 maggio 1978, n. 234
In vigore dal 21 giu 1978
Il tasso massimo di riferimento da applicarsi ai finanziamenti di cui alla presente legge sarà fissato inizialmente dal Ministro del tesoro di concerto con il Ministro della marina mercantile, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.
Successivamente, a scadenze semestrali, tale tasso massimo si modificherà automaticamente in connessione con il variare del costo di provvista dei fondi per la concessione dei finanziamenti sostenuto dalle aziende e dagli istituti di cui all'; il tasso massimo stabilito rimarrà, comunque, valido sino all'entrata in vigore di quello successivo.
Le modalità delle variazioni automatiche del tasso massimo sono fissate con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.
Lo Stato concorre agli oneri derivanti all'impresa finanziata mediante la corresponsione all'impresa medesima, per l'intera durata dei finanziamenti, di un contributo nel pagamento degli interessi in ragione:
del 50 per cento del tasso contrattuale per le unità di stazza lorda eccedente le 3.000 tonnellate;
del 60 per cento del tasso contrattuale per le navi destinate a servizi turistici, ordinate entro il 30 giugno 1979, nonchè per le unità di stazza lorda inferiore alle 3.000 tonnellate.
Il tasso contrattuale sopra indicato non potrà, comunque, essere superiore al tasso massimo di riferimento di cui al primo comma.
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