Art. 5

LEGGE 25 maggio 1978, n. 234

In vigore dal 1 apr 1980
Per l'ammissione al contributo si farà riferimento ai criteri di priorità, di cui all' della legge 2 febbraio 1974, n. 26, stabiliti nell'anno nel quale sono stati perfezionati i contratti o abbiano avuto inizio i lavori in proprio. In via transitoria, per i contratti stipulati entro il 31 dicembre 1976, l'ammissione al contributo avviene in base ai criteri di priorità vigenti alla data dell'ammissione stessa .
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