Art. 10

LEGGE 25 maggio 1978, n. 234

In vigore dal 21 giu 1978
La presente legge si applica anche a tutte le domande di finanziamento già avanzate, a meno che, alla data della sua entrata in vigore, sulle stesse non sia intervenuta la deliberazione di finanziamento da parte delle aziende ed istituti di credito di cui al precedente .
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