Art. 13

LEGGE 25 maggio 1978, n. 234

In vigore dal 21 giu 1978
Alla copertura dell'onere finanziario di lire 15 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1978 si farà fronte mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario anzidetto. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 25 maggio 1978 LEONE ANDREOTTI - COLOMBO - PANDOLFI - MORLINO Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
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