Art. 45
LEGGE 16 maggio 1978, n. 196
In vigore dal 7 giu 1978
Nell'ipotesi in cui le norme precedenti comportino il trasferimento alla regione di uffici periferici statali, si opera una successione della regione allo Stato nei diritti ed obblighi inerenti agli immobili, sede degli uffici stessi, nonchè al relativo arredamento.
La consistenza degli arredi, delle macchine e delle attrezzature, nonchè dei diritti ed obblighi a essi inerenti sarà fatta constare con verbali redatti, in contraddittorio, da funzionari a ciò delegati, rispettivamente, dai Ministeri competenti e dall'amministrazione regionale.
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