Art. 41

LEGGE 16 maggio 1978, n. 196

In vigore dal 7 giu 1978
Fino a quando non avrà istituito propri organi consultivi e comunque modificato la legislazione in materia, la regione Valle d'Aosta, nell'esercizio delle attribuzioni che le spettano a titolo di trasferimento o di delega, deve sentire gli organi tecnici statali il cui parere sia richiesto dalle leggi dello Stato. A detti organi la regione può rivolgersi ogni qualvolta lo ritenga opportuno o quando sia previsto dalle leggi della regione. Nei casi considerati dal primo e dal secondo comma, ciascuno degli organi consultivi è integrato, ove già non lo sia, da un esperto, designato dalla regione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1978-05-16;196#art-41

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo