Art. 41
LEGGE 16 maggio 1978, n. 196
In vigore dal 7 giu 1978
Fino a quando non avrà istituito propri organi consultivi e comunque modificato la legislazione in materia, la regione Valle d'Aosta, nell'esercizio delle attribuzioni che le spettano a titolo di trasferimento o di delega, deve sentire gli organi tecnici statali il cui parere sia richiesto dalle leggi dello Stato.
A detti organi la regione può rivolgersi ogni qualvolta lo ritenga opportuno o quando sia previsto dalle leggi della regione.
Nei casi considerati dal primo e dal secondo comma, ciascuno degli organi consultivi è integrato, ove già non lo sia, da un esperto, designato dalla regione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1978-05-16;196#art-41