Art. 46
LEGGE 16 maggio 1978, n. 196
In vigore dal 7 giu 1978
Entro il termine di trenta giorni dalla data in cui si effettua il trasferimento o la delega alla regione Valle d'Aosta delle funzioni amministrative di cui alla presente legge, le amministrazioni dello Stato ed i loro organi ed uffici centrali e periferici provvederanno a consegnare alla regione medesima, con elenchi descrittivi, gli atti concernenti le funzioni amministrative anzidette.
Gli archivi ed i documenti degli uffici statali trasferiti alla regione Valle d'Aosta o le cui competenze passino o siano delegate a detta regione vengono consegnati alla medesima mediante elenchi descrittivi.
Ove il trasferimento sia soltanto parziale, vengono consegnati alla regione Valle d'Aosta le parti degli archivi ed i documenti che si riferiscono alla parte trasferita.
Restano ferme le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, e successive modificazioni.
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