Art. 42

LEGGE 16 maggio 1978, n. 196

In vigore dal 7 giu 1978
È delegato alla regione Valle d'Aosta, per le materie di sua competenza, il potere di riconoscere le persone giuridiche private operanti nell'ambito regionale. Fino a quando non sarà diversamente disposto con legge regionale, il potere di cui al comma precedente è esercitato dal presidente della giunta regionale.
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