Art. 47

LEGGE 16 maggio 1978, n. 196

In vigore dal 7 giu 1978
La definizione dei procedimenti amministrativi che abbiano comportato assunzione di impegni, ai sensi dell' della legge di contabilità dello Stato, prima della data di entrata in vigore della presente legge, rimane di competenza degli organi statali. Rimane, parimenti, di competenza degli organi dello Stato, con oneri a carico del bilancio statale, la liquidazione delle ulteriori annualità di spese pluriennali a carico di esercizi successivi a quello in corso, qualora l'impegno relativo alla prima annualità abbia fatto carico ad esercizi finanziari anteriori.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1978-05-16;196#art-47

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo