Art. 44
LEGGE 16 maggio 1978, n. 196
In vigore dal 7 giu 1978
Si intendono sostituiti gli organi centrali e periferici dello Stato con gli organi della regione Valle d'Aosta in tutti i casi in cui le disposizioni vigenti nelle materie di cui alla presente legge e, in generale, in quelle indicate negli della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, facciano riferimento, per quanto riguarda le funzioni degli enti locali, a funzioni amministrative di organi ed uffici centrali o periferici dello Stato.
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