Art. 40
LEGGE 16 maggio 1978, n. 196
In vigore dal 7 giu 1978
La regione Valle d'Aosta, in relazione alle esigenze derivanti dall'esercizio delle attribuzioni ad essa trasferite o delegate, può avvalersi dei servizi dello Stato a carattere tecnico scientifico operanti per funzioni non trasferite o delegate.
Lo Stato sarà rimborsato delle spese sostenute per conto della regione.
La misura e le modalità dei rimborsi saranno determinate con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri competenti, previa intesa con l'amministrazione regionale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1978-05-16;196#art-40