Art. 40

LEGGE 16 maggio 1978, n. 196

In vigore dal 7 giu 1978
La regione Valle d'Aosta, in relazione alle esigenze derivanti dall'esercizio delle attribuzioni ad essa trasferite o delegate, può avvalersi dei servizi dello Stato a carattere tecnico scientifico operanti per funzioni non trasferite o delegate. Lo Stato sarà rimborsato delle spese sostenute per conto della regione. La misura e le modalità dei rimborsi saranno determinate con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri competenti, previa intesa con l'amministrazione regionale.
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