Art. 34

LEGGE 16 maggio 1978, n. 196

In vigore dal 7 giu 1978
Sono trasferite alla regione Valle d'Aosta le funzioni amministrative di cui agli , secondo comma, della legge 23 dicembre 1975, n. 698. L'autorizzazione agli enti assistenziali pubblici e privati ad accettare lasciti e donazioni ed a acquistare beni immobili è delegata in Valle d'Aosta al presidente della giunta regionale.
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