Art. 35

LEGGE 16 maggio 1978, n. 196

In vigore dal 7 giu 1978
Fermo restando quanto disposto dal decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, tutte le funzioni amministrative già di competenza degli organi centrali o periferici dello Stato in materia di igiene, sanità, assistenza ospedaliera ed assistenza profilattica, concernenti il territorio della Valle d'Aosta, sono esercitate - in attuazione dell'articolo 4, primo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, in relazione all', lettera l), della legge costituzionale medesima - dalla regione Valle d'Aosta. A tal fine, le funzioni anzidette, ancora esercitate da organi statali, sono trasferite alla regione Valle d'Aosta, con le sole eccezioni di cui all'articolo seguente.
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