Art. 30
LEGGE 16 maggio 1978, n. 196
In vigore dal 7 giu 1978
La regione provvede all'istituzione in Valle d'Aosta di scuole e istituti d'istruzione di cui all', lettera r), e all', lettera g), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4.
La regione provvede, altresì, al legale riconoscimento, pareggiamento e parifica di scuole e istituzioni scolastiche gestite in Valle d'Aosta da altri enti o da privati.
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