Art. 28
LEGGE 16 maggio 1978, n. 196
In vigore dal 7 giu 1978
Gli adattamenti dei programmi di insegnamento alle necessità locali, di cui all' della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, vengono approvati e resi esecutivi dalla regione, previa intesa con il Ministro della pubblica istruzione, sulla base delle proposte del consiglio scolastico regionale, sentite le commissioni miste di cui all' medesimo, nominate dal presidente della giunta regionale.
Con la stessa procedura si provvede alla determinazione delle materie da insegnare in lingua francese, con gli adempimenti necessari per consentire l'inserimento per gli alunni provenienti da altre parti del territorio.
I presidenti e i membri delle commissioni per gli esami di maturità sono di norma nominati tra il personale avente adeguata conoscenza della lingua francese. In ogni caso almeno tre membri della commissione devono avere tale conoscenza.
I titoli di studio conseguiti nelle scuole della regione della Valle d'Aosta sono validi a tutti gli effetti.
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