Art. 24

LEGGE 16 maggio 1978, n. 196

In vigore dal 7 giu 1978
I provvedimenti concernenti l'amministrazione straordinaria e la liquidazione coattiva degli enti di cui all'articolo precedente sono adottati dai competenti organi dello Stato, d'intesa con la regione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1978-05-16;196#art-24

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo