Art. 20

LEGGE 16 maggio 1978, n. 196

In vigore dal 7 giu 1978
Resteranno, comunque, ferme le competenze degli organi centrali e periferici dello Stato in ordine a: a) servizi tecnici per la tutela dell'incolumità delle persone e la preservazione dei beni dai pericoli derivanti dall'impiego dell'energia nucleare, nonchè i servizi relativi all'addestramento ed all'impiego delle unità preposte alla protezione civile sia in caso di eventi bellici, sia in caso di calamità. La regione può, tuttavia, intervenire, con i propri mezzi, per porre in essere strumenti per l'incolumità delle persone e la preservazione dei beni; b) preparazione di unità antincendi per le Forze armate.
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