Art. 3
LEGGE 16 maggio 1978, n. 196
In vigore dal 7 giu 1978
Ferme restando le funzioni attualmente esercitate dai comuni e dalle comunità montane, sono attribuite ai comuni e alle comunità montane compresi nel territorio della regione Valle d'Aosta tutte le funzioni amministrative che il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ha attribuito ai comuni e alle comunità montane compresi nel territorio delle regioni a statuto ordinario, secondo le modalità e i tempi stabiliti nel suddetto decreto.
Le funzioni attribuite alle province dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono trasferite alla regione Valle d'Aosta, secondo le modalità ed i tempi stabiliti nel suddetto decreto.
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