Art. 10

LEGGE 16 maggio 1978, n. 196

In vigore dal 7 giu 1978
Ferme restando le attribuzioni che il competente organo della regione Valle d'Aosta, in forza dell'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545, esercita in materia di espropriazione per pubblica utilità e di occupazione temporanea e d'urgenza, comprese la determinazione amministrativa delle indennità e la retrocessione, ed in genere in ordine alla procedura di espropriazione per pubblica utilità per opere statali o comunque a carico dello Stato, sono trasferite alla regione anzidetta - in attuazione dell'articolo 4, primo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, in relazione all', lettera c), della legge costituzionale medesima - le funzioni amministrative, concernenti le dichiarazioni di pubblica utilità, di urgenza e di indifferibilità dei lavori ed in genere la procedura di espropriazione per pubblica utilità per le opere di competenza della regione stessa, per quelle ad essa delegate con la presente legge ed in genere per tutte le opere non a carico dello Stato. Fino a quando non sarà diversamente disposto con legge regionale, le funzioni trasferite ai sensi del comma precedente sono esercitate dal presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1978-05-16;196#art-10

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo