Art. 6

LEGGE 16 maggio 1978, n. 196

In vigore dal 7 giu 1978
In attuazione dell'articolo 4, primo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, in relazione all', lettere f), g), m), q), ultima parte, ed all', lettera c), e fermi restando l'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 dicembre 1946, n. 532, ratificato con la legge 17 aprile 1956, n. 561, e l', n. 8, del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545, all' del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, si aggiunge: "Ai fini dell'attuazione del piano urbanistico regionale e dei piani territoriali di coordinamento, nel rispetto delle relative competenze, gli interventi di spettanza dello Stato in materia di viabilità, linee ferroviarie ed aerodromi, anche se realizzati a mezzo di aziende autonome, sono effettuati previa intesa con la regione Valle d'Aosta. Il piano urbanistico regionale ed i piani territoriali di coordinamento sono approvati con legge regionale. Resta ferma la competenza degli organi statali in ordine: a) alla rete autostradale ed alle strade statali, salvo le strade costituenti la viabilità locale e regionale, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 dicembre 1946, n. 532, ratificato con la legge 17 aprile 1956, n. 561, e della legge regionale 18 ottobre 1950, n. 1; b) alla classificazione e declassificazione delle strade statali, d'intesa con la regione; l'efficacia del provvedimento di declassificazione decorre dalla data dalla quale ha effetto l'atto regionale - che dovrà essere emanato entro sei mesi - con cui si provvede alla nuova classificazione o alla diversa destinazione del suolo stradale; i provvedimenti di classificazione e quelli di declassificazione, congiunti all'atto regionale testè previsto, comportano il trasferimento delle strade; c) alle costruzioni ferroviarie, ad eccezione delle linee metropolitane; d) agli aerodromi, ad eccezione di quelli aventi carattere esclusivamente turistico; e) alle opere idrauliche di prima classe; f) ai lavori pubblici concernenti i servizi statali; g) all'edilizia demaniale e patrimoniale dello Stato, all'edilizia universitaria, alla costruzione di alloggi per i dipendenti statali la cui concessione sia essenzialmente subordinata alla prestazione in loco di un determinato servizio, alle opere di prevenzione e soccorso per calamità naturali, relative alle materie di cui alle lettere precedenti, nonchè agli interventi straordinari nelle opere di soccorso relative a calamità di estensione e di entità particolarmente gravi; h) ai lavori pubblici di riparazione di danni bellici. Resta, altresì, ferma la competenza degli organi statali, da esercitare, sentita la regione, in ordine agli aggiornamenti e modifiche del piano generale degli acquedotti".
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