Art. 7

LEGGE 16 maggio 1978, n. 196

In vigore dal 7 giu 1978
È trasferito alla regione Valle d'Aosta l'ufficio del genio civile di Aosta, salvi i servizi e le sezioni cui sono affidate le funzioni rimaste di competenza statale. Sono altresì trasferite alla regione Valle d'Aosta le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in ordine ad ogni altro organismo avente sede presso gli uffici del genio civile di Aosta e la cui attività sia inerente alle funzioni amministrative della regione. Fino a quando la regione non avrà disposto diversamente con legge, l'ingegnere capo preposto all'ufficio del genio civile di Aosta viene posto a disposizione della regione in posizione di comando ai sensi dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Le funzioni già esercitate dal provveditorato regionale per le opere pubbliche per il Piemonte nei confronti della Valle d'Aosta, inerenti alle funzioni amministrative della regione, sono trasferite alla regione.
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