Art. 11
LEGGE 20 aprile 1978, n. 154
In vigore dal 1 gen 2001
Una cassa speciale, dipendente dalla Direzione generale del tesoro, denominata "Cassa speciale per le monete ed i biglietti a debito dello Stato", custodisco i biglietti e le monete a debito dello Stato.
La cassa speciale:
a) custodisce le monete metalliche fornite dall'Istituto poligrafico e zecca dello Stato per l'immissione in circolazione;
b) custodisce i biglietti di Stato fuori corso legale sino a che non si provveda alla loro distruzione;
c) ritira dalla circolazione le monete metalliche dichiarate fuori corso legale da demonetizzare a cura della sezione zecca;
d) ritira dalla circolazione le monete metalliche aventi corso legale eccedenti le esigenze di mercato
.
La cassa speciale è tenuta alla diretta somministrazione delle monete e dei biglietti a debito dello Stato a tutte le tesorerie.
L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato appronterà locali idonei ed attrezzature per l'attività della cassa speciale, presso la quale sarà distaccato personale operaio dell'Istituto medesimo.
Ove occorra, i conseguenti rapporti saranno regolati mediante apposite convenzioni da stipulare tra il Ministero del tesoro e l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e da approvare con decreto del Ministro del tesoro. Per tali convenzioni non è dovuto il pagamento dell'imposta di registro e della tassa di bollo sulle concessioni governative.
Con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Consiglio di Stato, saranno emanate nuove norme regolamentari per la fabbricazione e la emissione dei biglietti e delle monete di Stato, nonchè per regolare i rapporti tra il Tesoro e la sezione Zecca nascenti dall'emissione di monete a corso legale di speciale scelta da cedere a privati, enti ed associazioni.
Storico versioni
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