Art. 15

LEGGE 20 aprile 1978, n. 154

In vigore dal 21 mag 1978
Fino a quando non saranno stati emanati i regolamenti previsti dalla presente legge, potrà procedersi alla nomina dei rappresentanti del personale nel comitato consultivo per la Zecca e del rappresentante del personale della sezione Zecca nel consiglio di amministrazione prescindendo dalla disciplina che tali regolamenti daranno alla materia.
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