Art. 12
LEGGE 20 aprile 1978, n. 154
In vigore dal 21 mag 1978
Per il pagamento di ogni altra fornitura diversa da quella prevista dal primo comma del precedente articolo 9 a richiesta delle pubbliche amministrazioni, sono consentite anticipazioni rateali entro i 9/10 della spesa totale prevista, salvo pagamento della rimanenza a lavoro o servizio ultimato, in base ad apposito rendiconto.
La rateazione delle anticipazioni sarà determinata in sede contrattuale tra l'istituto e le singole amministrazioni sentito il parere del consiglio di amministrazione.
Il pagamento del saldo è documentato con apposito rendiconto al quale debbono essere uniti i documenti dai quali risulti la regolare esecuzione delle singole forniture.
Qualora l'importo delle forniture eseguite risulti inferiore alle anticipazioni ricevute, l'istituto deve riversare l'eccedenza al Tesoro in conto entrate eventuali.
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