Art. 7
LEGGE 20 aprile 1978, n. 154
In vigore dal 21 mag 1978
La Direzione generale del tesoro, entro il mese di novembre di ciascun anno, farà pervenire all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato un programma del quantitativo di monete metalliche richiesto nell'anno successivo, nonchè una stima dei quantitativi presumibilmente richiesti nel quadriennio successivo, affinchè l'Istituto possa programmare la propria attività.
In casi eccezionali, determinati da sovraccarico di commesse o da ragioni tecniche, l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, ove la Direzione generale del tesoro ne ravvisi l'opportunità, può affidare a stabilimenti di terzi la coniazione di determinati quantitativi di moneta, alle condizioni e con le modalità stabilite con decreto del Ministro del tesoro.
Per le ordinazioni conferite per esigenze dell'amministrazione statale non è richiesta la stipula di contratto formale, nè è dovuto il pagamento dell'imposta di registro e della tassa di bollo e sulle concessioni governative.
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