Art. 5
LEGGE 20 aprile 1978, n. 154
In vigore dal 21 mag 1978
All' della legge 13 luglio 1966, n. 559, le lettere b) e i) sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti:
"b) due funzionari della Direzione generale del tesoro";
"i) tre dipendenti dell'Istituto non addetti alla sezione Zecca - di cui uno impiegato, uno operaio grafico e uno operaio cartario - scelti dal Ministro del tesoro su terne, corrispondenti a ciascuna delle categorie suddette, presentate da ogni organizzazione sindacale di lavoratori a carattere nazionale. Il Ministro del tesoro non può scegliere più di un dipendente tra quelli indicati da ciascuna organizzazione sindacale. In mancanza delle predette terne, la scelta dei dipendenti dell'istituto da nominare consiglieri è effettuata direttamente dal Ministro del tesoro. Fa parte altresì del consiglio di amministrazione un dipendente della sezione Zecca nominato dal Ministro del tesoro su designazione del personale addetto alla sezione stessa, scelto a seguito di apposita elezione".
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