Art. 10

LEGGE 20 aprile 1978, n. 154

In vigore dal 21 mag 1978
Il secondo comma dell' della legge 13 luglio 1966, n. 559, è sostituito dal seguente: "Nulla è innovato per quanto attiene ai poteri di vigilanza e controllo spettanti alla Direzione generale del tesoro ed alla Banca d'Italia per la fabbricazione di biglietti di banca, di biglietti e di monete di Stato".
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