Art. 8

LEGGE 20 aprile 1978, n. 154

In vigore dal 21 mag 1978
La determinazione del prezzo dei lavori eseguiti dalla Zecca è effettuata, tenuto presente anche l'andamento dei prezzi di mercato, dal consiglio di amministrazione su proposta di una apposita commissione dei prezzi. La commissione è nominata con decreto del Ministro del tesoro ed è composta dal direttore generale del tesoro o da un suo delegato, che la presiede, dal presidente dell'Istituto o da un suo delegato, da un funzionario della Ragioneria generale dello Stato con la qualifica non inferiore a primo dirigente, da uno dei membri del comitato consultivo per la Zecca esperto nel settore industriale, da un funzionario dei servizi tecnici e da un funzionario dei servizi amministrativi della sezione Zecca. Le mansioni di segreteria sono disimpegnate da un funzionario della sezione Zecca designato dal direttore generale dell'istituto. È in facoltà della commissione di aggregarsi, caso per caso, funzionari e tecnici della sezione Zecca ed altri esperti estranei, quando la particolarità del caso lo richieda. I membri aggregati partecipano alle riunioni della commissione con voto consultivo.
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